Art. 1122-ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

Art. 1122-ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
1 Luglio 2013 gestione

(derogabile)

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.